Art. 7.
(Esclusioni oggettive dall'indulto).

      1. L'indulto non si applica nei confronti delle pene irrogate in conseguenza di condanne concernenti i seguenti delitti:

          a) associazione per delinquere di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

          b) partecipazione, a qualsiasi titolo, ad associazioni sovversive e ad associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui agli articoli 270 e 270-bis, primo comma, del codice penale;

          c) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

          d) prostituzione e pornografia minorili, di cui agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale;

          e) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies del codice penale.